Infermiere dell’Usl firma il contratto e chiede l’aspettativa

Dopo l’assunzione il dipendente era stato chiamato all’Usl 7 A Feltre non l’hanno presa bene: richiesta respinta

FELTRE. La dura legge dell’assunzione di responsabilità morale ed etica, sancita nero su bianco dalla firma sul contratto. A un dipendente infermiere dell’Usl Dolomiti, assunto per il distretto ospedaliero di Feltre a tempo indeterminato da nemmeno un anno, è stata negata la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per sei mesi richiesta dal lavoratore. Che nel frattempo è stato chiamato dall’Usl 7 Pedemontana, ma che non vorrebbe bruciarsi il posto conquistato, qualora non si trovasse bene nell’Usl di prova.

Ma questo non si può fare. Anzi, potrebbero esserci ripercussioni per i danni arrecati all’organizzazione del lavoro. È stata infatti negata questa possibilità da parte del direttore della funzione ospedaliera Lorenzo Tognon e dal referente dell’unità operativa per il comparto del distretto ospedaliero, Marilisa Corso, perché per fare questa scelta avrebbero dovuto passare minimo tre anni dalla firma del contratto. Non solo: dato che c’è carenza di personale e visto che il dipendente ha firmato un contratto, a meno che non sia tanto bravo da trovare un sostituto e scambiare il suo posto con qualcuno disponibile a subentrare per mobilità, l’Usl si riserva di richiedere all’interessato il riconoscimento dei danni causati dal mancato rispetto della disposizione.

E si cita testualmente, questa disposizione sottoscritta nel contratto di assunzione siglato il 22 novembre 2017: “Il dipendente ha l’obbligo di permanenza nella sede di servizio individuata, per un periodo di almeno tre anni ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del Decreto legislativo 165 del 30. 3. 2001. Il dipendente è informato che l’Azienda, in detto periodo di tre anni, non potrà concedere aspettativa per periodo di prova, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte di altri enti né nel caso di conferimento di incarichi a tempo determinato; pertanto l’Azienda non potrà concedere nulla osta alla mobilità, ad accezione dei casi di accertata possibilità di sostituzione del medesimo dipendente nel posto vacante o carente di funzioni per aspettativa. In ogni caso, l’amministrazione si riserva di richiedere all’interessato il riconoscimento dei danni causati dal mancato rispetto della disposizione sopra citata”.

Il direttore generale preso atto dell’istruttoria svolta dall’Unità operativa complessa Gestione risorse umane, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei Servizi sociosanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza, ha deliberato di non concedere al dipendente l’aspettativa richiesta con nota formalizzata il 2 maggio scorso, per la durata del periodo di prova all’azienda Pedemontana della regione Veneto.

Laura Milano

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