Il bar disturba una vicina Assoluzione per la barista

BELLUNO. Disturbo della quiete pubblica? Una sola persona che si lamenta non basta a condannare un bar, perché il reato previsto dall’articolo 659 del codice penale è contro la collettività e non...

BELLUNO. Disturbo della quiete pubblica? Una sola persona che si lamenta non basta a condannare un bar, perché il reato previsto dall’articolo 659 del codice penale è contro la collettività e non contro un’unica vicina di casa. Questo il senso della sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunciata ieri mattina dal giudice Riposati nei confronti di Simonetta Argentin, la gestrice del bar Sport di Sois. Una sentenza che potrebbe fare scuola, dal momento che non mancano i locali portati in tribunale per schiamazzi e rumori notturni, soprattutto in centro. Una persona che protesta non è sufficiente, insomma, in questo caso è difficile anche invitarla ad andare a vivere in campagna.

I fatti contestati sono avvenuti tra il 28 e il 29 settembre di quattro anni fa. L’accusa a carico della Argentin, una delle bariste di più lungo corso in città, era di aver provocato disturbo al riposo notturno delle persone che abitano nelle vicinanze del suo bar. Si era mosso un tecnico dell’Arpav, che aveva misurato con un fonometro valori di livello differenziale superiori a tre decibel.

Nell’ultima udienza del dibattimento, il pubblico ministero Rossi aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputata, chiedendo una condanna a un mese di arresto, trattandosi di una contravvenzione. Mentre il difensore Giorgio Gasperin è riuscito a dimostrare che non c’era poi tutta questa grande differenza tra il rumore misurato in mezzo agli schiamazzi degli avventori e quello residuo, dopo la chiusura serale dell’esercizio.

Il giudice Riposati si è chiuso in camera di consiglio e ne è uscito qualche minuto dopo con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Spiegando meglio la decisione, il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, quello che una volta si chiamata disturbo della quiete pubblica, va interpretato come contro la collettività e non nei confronti di una singola persona che presenta una denuncia. (g.s.)

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