La Cassazione tuona: «I cinquantenni devono mantenersi»

La casa coniugale abitata da una donna e dai due figli torna al marito: «Stop al parassitismo sui genitori anziani»

BELLUNO. A quasi cinquant’anni è forse giunto il momento di diventare grandi, smetterla con la vita da “bamboccioni” e andare a vivere da soli. È il succo della sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da una donna, confermando la sentenza del 21 aprile 2011 del Tribunale di Belluno e quella successiva della Corte di Appello in una causa tra anziani coniugi bellunesi separati da tempo.

Per la Suprema Corte, infatti, è giusto il pagamento di un assegno per il mantenimento della ex moglie (visto che la colpa della separazione era del marito), ma la casa coniugale, concessa alla donna per abitarci con i figli ormai cinquantenni (sono nati nel 1967 e nel 1968), deve tornare al legittimo proprietario, ovvero il marito.

Nella sua sentenza, la Suprema Corte, ricorda che «l’assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole», ma «una misura subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori». «Tale “ratio protettiva”, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione». E prosegue: «Può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavori e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica».

«Naturalmente», sempre per la Suprema Corte, «la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari”, in guisa da escludere che la tutela della prole possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”».

Sempre per la Cassazione, spetta al «figlio dimostrare le ragioni , di tipo personale o economico-sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell’obbligo genitoriale». E infine: «La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto di mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile, perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di “contribuire”, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa».

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