Saldini commissario straordinario per le opere olimpiche in ritardo

Via libera del governo alla nomina del ceo di Simico: sulla cabinovia di Socrepes potrà agire con vincoli ridotti

Alessandro Michielli
Fabio Massimo Saldini, a destra, con il ministro Andrea Abodi
Fabio Massimo Saldini, a destra, con il ministro Andrea Abodi

Il Governo dà il via libera alla nomina di Fabio Massimo Saldini quale nuovo commissario straordinario per selezionate opere olimpiche, tra cui la cabinovia Apollonio-Socrepes.

Lunedì 19 maggio, a Roma, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge Infrastrutture che entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 15 del documento è dedicato agli “Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento di altri eventi sportivi”: questo articolo, di fatto, dà maggiori poteri al ceo di Simico – in grossa difficoltà nella realizzazione delle opere infrastrutturali a partire dalla cabinovia Apollonio-Socrepes – che ora potrà operare con meno vincoli e senza seguire le normali procedure.

Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si tratta di «un provvedimento urgente e strategico, voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro, Matteo Salvini, per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, assicurare l’efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del Pnrr e gli impegni europei».

«Questo decreto», prosegue il Mit, «frutto di un’attenta analisi delle priorità del Paese, introduce misure concrete e innovative per sbloccare cantieri, semplificare procedure e garantire servizi di trasporto all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese».

L’articolo 15 del decreto

L’articolo 15 del decreto legge conferisce i nuovi poteri a Saldini: “All’amministratore delegato sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l’amministratore delegato può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

L’elenco degli interventi

Il decreto, all’allegato C, elenca tutti gli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi per cui è disposta la nomina dell’amministratore delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2026” quale commissario straordinario.

Gli interventi prevedono: la realizzazione di nuovo impianto a fune (cabinovia Apollonio-Socrepes) della “Proposta di partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina” e la realizzazione del “Bacino per l’innevamento artificiale, ad integrazione di quello esistente, e ampliamento della relativa rete di innevamento”in Po’Drusciè.

Il commissario straordinario

Il commissario straordinario può vantare poteri che vanno oltre le norme di legge. Questa figura, a cui spetta l’assunzione di ogni decisione ritenuta necessaria per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvede all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.

L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici.

Per l’esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

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