Saldini commissario straordinario per le opere olimpiche in ritardo
Via libera del governo alla nomina del ceo di Simico: sulla cabinovia di Socrepes potrà agire con vincoli ridotti

Il Governo dà il via libera alla nomina di Fabio Massimo Saldini quale nuovo commissario straordinario per selezionate opere olimpiche, tra cui la cabinovia Apollonio-Socrepes.
Lunedì 19 maggio, a Roma, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge Infrastrutture che entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 15 del documento è dedicato agli “Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento di altri eventi sportivi”: questo articolo, di fatto, dà maggiori poteri al ceo di Simico – in grossa difficoltà nella realizzazione delle opere infrastrutturali a partire dalla cabinovia Apollonio-Socrepes – che ora potrà operare con meno vincoli e senza seguire le normali procedure.
Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si tratta di «un provvedimento urgente e strategico, voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro, Matteo Salvini, per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, assicurare l’efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del Pnrr e gli impegni europei».
«Questo decreto», prosegue il Mit, «frutto di un’attenta analisi delle priorità del Paese, introduce misure concrete e innovative per sbloccare cantieri, semplificare procedure e garantire servizi di trasporto all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese».
L’articolo 15 del decreto
L’articolo 15 del decreto legge conferisce i nuovi poteri a Saldini: “All’amministratore delegato sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l’amministratore delegato può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
L’elenco degli interventi
Il decreto, all’allegato C, elenca tutti gli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi per cui è disposta la nomina dell’amministratore delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2026” quale commissario straordinario.
Gli interventi prevedono: la realizzazione di nuovo impianto a fune (cabinovia Apollonio-Socrepes) della “Proposta di partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina” e la realizzazione del “Bacino per l’innevamento artificiale, ad integrazione di quello esistente, e ampliamento della relativa rete di innevamento”in Po’Drusciè.
Il commissario straordinario
Il commissario straordinario può vantare poteri che vanno oltre le norme di legge. Questa figura, a cui spetta l’assunzione di ogni decisione ritenuta necessaria per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvede all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici.
Per l’esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
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