Urbanistica, pm Milano va in Cassazione contro prima sentenza di assoluzioni

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Non si può "scusare", cancellando i reati commessi, "l'interpretazione errata della legge da parte di soggetti", come gli imputati, tra cui "dirigenti di un importante Comune con esperienza pluridecennale maturata negli uffici dell'edilizia", funzionari esperti "e imprenditori e progettista di pari competenze nel campo dell'edilizia". Anzi, "sono tenuti ad una speciale diligenza e prudenza circa la conoscenza e applicazione delle leggi". Lo scrive la pm di Milano Marina Petruzzella, che ha firmato il ricorso, direttamente in Cassazione, contro la sentenza di primo grado del Tribunale che, il 16 giugno, ha assolto tutti e otto gli imputati, tra costruttori, progettista, ex dirigenti e funzionari del Comune, "perché il fatto non costituisce reato" dalle imputazioni di abuso edilizio e lottizzazione abusiva sul caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, ossia il primo verdetto su uno dei tanti procedimenti sull'urbanistica milanese. Non è stato "certamente" dimostrato, aveva scritto la giudice Paola Braggion, ciò che sosteneva l'accusa, "ossia che, al fine di ottenere l'assenso all'intervento edilizio" e "ottenere i titoli abitativi alla costruzione di Torre Milano, vi sia stato un accordo illecito tra costruttori e funzionari, volto a trovare interpretazioni di 'comodo' e scorrette alle norme da applicare" o a "formare atti amministrativi illegittimi". Gli imputati, secondo la giudice, hanno agito "pensando di operare in conformità del Pgt", piano di governo del territorio, "e della legge regionale, in linea con la giurisprudenza amministrativa e i pareri dell'Avvocatura Comunale, essendo sorto solo dopo il 2023 il contrasto interpretativo" tra le norme, mentre Torre Milano venne realizzata prima del 2022. La pm, invece, in 85 pagine di ricorso, citando giurisprudenza, ribalta completamente le motivazioni della sentenza. Non si può "scusare l'ignoranza della legge", parlare di errore in buona fede "dell'imprenditore, cosi come dell'amministratore pubblico dirigente e funzionario degli uffici dell'edilizia, soprattutto se è fonte di dubbi e di giurisprudenza controversa, nonché fonte per il privato di vantaggi economici a discapito della comunità". (ANSA).
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