Cabinovia di Socrepes, via libera finale: il Consiglio di Stato respinge il ricorso
Già fissata l’udienza di merito per il prossimo 9 aprile, a Giochi finiti. I legali dei residenti che si sentono beffati: «Caso attenzionato dal giudice»

Respinto dal Consiglio di Stato il nuovo ricorso promosso da alcuni residenti di Cortina contro la cabinovia Apollonio-Socrepes.
L’appello, presentato al giudice amministrativo di secondo grado da cittadini e proprietari delle aree interessate dall’intervento nella frazione di Lacedel, contestava in modo articolato la decisione di primo grado del Tar ritenendola «viziata da errori di diritto e da una insufficiente valutazione dei profili ambientali, geologici e procedimentali, nonché delle modalità con cui è stato modificato il modello attuativo dell’opera e gestita la successiva fase esecutiva».
Il commento dei legali dei residenti
La difesa degli appellanti è stata affidata agli avvocati Primo Michielan e Andrea Michielan dello studio legale Michielan di Mogliano Veneto, studio specializzato in diritto amministrativo, ambientale e della pianificazione del territorio. Finita l’udienza, gli avvocati hanno rilasciato a caldo alcune dichiarazioni sulla discussione andata in scena ieri mattina: «Questa mattina (ieri, ndr) abbiamo discusso la sospensiva», afferma Primo Michielan, che insieme al figlio Andrea è legale rappresentante dei residenti. «Il giudice (respinto il ricorso) ha fissato immediatamente un’udienza ravvicinata di merito per il prossimo 9 aprile 2026. Il presidente ha ritenuto complessa e rilevante la questiona trattata».
In effetti, il Consiglio di Sato ieri ha subito pubblicato l’avviso di udienza pubblica di merito che si terrà nella data indicata dai legali, alle ore 10. «Il 13 gennaio avevamo depositato una memoria di replica alle posizioni assunte da parte del commissario straordinario», aggiunge l’avvocato Michielan, «per sottolineare la necessità della sospensiva delle sue azioni. Ad aprile il giudice valuterà con attenzione l’intera questione data la sua importanza e complessità».
I contenuti dell’atto di appello
Secondo quanto riportato nell’atto di appello, i lavori siano stati avviati «in assenza di una comprovata immunità da frana del versante, nonostante si tratti di una cabinovia progettata per una capacità dichiarata di circa 2.400 persone all’ora e per un esercizio previsto di 50 anni», si legge nei documenti.
Tale circostanza ha già determinato «la necessità, da parte del soggetto attuatore, di procedere a una pluralità di varianti progettuali, riguardanti l’altezza e la localizzazione dell’impianto, nonché la tipologia e la configurazione delle fondazioni, oggi non più corrispondenti a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) sottoposto a valutazione ambientale».
Ulteriore oggetto di censura, secondo i legali, «è il mancato rinnovo delle valutazioni ambientali, a fronte di un progetto esecutivo profondamente diverso da quello valutato in sede di Via, la carenza di un effettivo controllo in sede di verifica di ottemperanza, nonché la concentrazione di funzioni in capo al medesimo soggetto attuatore e commissariale».
Il Tar aveva respinto tutti i punti
Il Tar, a novembre, aveva respinto tutte le argomentazioni dei residenti: «Non coglie nel segno il primo motivo», si leggeva nella sentenza dei giudici, «con cui è stato censurato il difetto d’istruttoria relativamente ai profili di criticità geologica». I giudici, poi, avevano aggiunto che «l’adozione di specifiche soluzioni realizzative risulta coerente con le verifiche trasfuse nel parere Comitato regionale tecnico Via».
«Parimenti infondato», per i giudici, era «il motivo con cui i ricorrenti hanno lamentato che le loro osservazioni non sarebbero state tenute in debito conto. Le osservazioni si sono, invero, sostanziate».
Nel passaggio dove i cittadini contestavano la valutazione di compatibilità ambientale «posta in essere prescindendo dall’esame dell’impatto che le nuove opere avranno sull’ambiente», i giudici avevano sentenziato che «il Collegio reputa tale censura infondata, richiamandosi, anzitutto, a quanto rilevato con riguardo ai profili geologici». Il Tar aveva sancito che «il Collegio respinge il ricorso principale ed i due ricorsi per motivi aggiunti».
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