Gara del gas, primo round a Belluno e Italgas: il Tar ha bocciato il ricorso di 42 Comuni
BELLUNO. Hanno fatto ricorso troppo tardi, impugnando l’aggiudicazione e non il bando di gara. E non avrebbero nemmeno dovuto farlo, perché mancano i presupposti giuridici per un ricorso collettivo. Il Tar del Veneto, sezione prima, con la sentenza emessa il 21 ottobre e pubblicata ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 42 Comuni della provincia contro il Comune di Belluno e Italgas, che si è aggiudicata la gara per la distribuzione del gas nell’ambito territoriale di Belluno.
Il Tar cassa tutte le motivazioni addotte dai Comuni per l’annullamento della determina con la quale il Comune di Belluno, il 1° giugno 2020, aveva aggiudicato la gara a Italgas. Riassumendo: i 42 sindaci non potevano fare un ricorso collettivo, perché mancano i presupposti giuridici; non potevano presentarlo perché avrebbe dovuto farlo Bim Infrastrutture, che è proprietario delle reti e dunque soggetto interessato al loro valore; il ricorso è tardivo perché la contestazione è sul vir, il valore delle reti, dato che era nel bando di gara; e lo stesso vir era stato approvato dal gestore uscente e dai Comuni.
La revoca della delega di stazione appaltante al Comune di Belluno, infine, «ha rilievo sotto il profilo politico ed istituzionale, ma non produce effetti giuridicamente vincolanti», scrive il Tar, perché la legge impone che sia il Comune capoluogo nell’ambito di un Atem (ambito territoriale) a svolgere il ruolo di stazione appaltante. E il Comune di Belluno «trae i propri poteri direttamente dalla legge e non per effetto della delega rilasciata dagli enti partecipanti all’assemblea dei sindaci».
Italgas è dunque ad un passo dal diventare il nuovo gestore della rete del gas in provincia di Belluno. Resta pendente al Tar il ricorso di Ascopiave, che era giunta seconda. I 42 comuni bellunesi possono inoltre appellarsi al Consiglio di Stato.
Il ricorso era stato presentato da 42 Comuni, con capofila Feltre. Lo avevano firmato anche i sindaci di Alleghe, Alpago, Borca, Borgo Valbelluna, Calalzo, Canale d’Agordo, Cencenighe, Cesiomaggiore, Chies, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina, Domegge, Falcade, Fonzaso, Gosaldo, La Valle, Limana, Longarone, Ospitale, Pedavena, Perarolo, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Rivamonte, Rocca Pietore, San Nicolò Comelico, Santo Stefano, San Gregorio, San Tomaso, Santa Giustina, Sedico, Selva, Seren, Sospirolo, Soverzene, Taibon, Val di Zoldo, Vallada, San Vito e Valle. Tutti erano difesi dagli avvocati Alberto ed Enrico Gaz. A pagare le spese, si ricorda, è intervenuto il Consorzio Bim.
La richiesta era quella di annullare la determina con la quale la gara del gas è stata aggiudicata ad Italgas, per una discordanza sul vir, il valore delle reti che il nuovo gestore dovrà pagare a quello uscente (Bim Infrastrutture). I sindaci contestavano l’applicazione del prezziario regionale invece di quello della provincia di Trento, cui rinvia il prezziario della Camera di Commercio di Belluno. La differenza sarebbe di circa 15 milioni di euro. Inoltre contestavano il fatto che la stazione appaltante avesse continuato le operazioni di gara nonostante il 19 dicembre le fosse stata ritirata la delega dall’assemblea dell’Atem. Infine, il Comune di Belluno non avrebbe mai approvato la convenzione con la stazione appaltante (cioè se stesso).
Il tribunale amministrativo regionale smonta tutte le motivazioni. Innanzitutto un ricorso collettivo «è proponibile solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali», ma 17 comuni ricorrenti non sono metanizzati e Feltre aveva come gestore uscente proprio Italgas. I Comuni non metanizzati «non possono vantare alcuna pretesa ad approvare il vir e non sono stati oggetto di alcuna lesione della propria sfera giuridica». Inoltre «un eventuale aumento del vir non potrebbe arrecare loro alcun vantaggio diretto».
Avrebbe dovuto essere Bim Infrastrutture a presentare ricorso, perché la determinazione del vir «incide solamente sulla posizione della società», alla quale andrà pagato il valore delle reti.
I Comuni ricorrenti «hanno impugnato tempestivamente solo l’aggiudicazione», scrive il Tar, non il bando di gara, e il tribunale ricorda anche che il valore delle reti stabilito «facendo riferimento al prezziario della regione Veneto» è stato deciso «all’esito di un confronto con il gestore uscente Bim Infrastrutture». L’accordo è nel verbale del 3 giugno 2015. Il valore «è stato approvato dai Comuni nel cui territorio era presente una porzione degli impianti del gestore uscente».
Infondata nel merito anche la contestazione legata alla revoca del ruolo di stazione appaltante al Comune di Belluno: «In quanto capoluogo, costituiva l’unico soggetto abilitato a svolgere le funzioni di stazione appaltante», evidenzia il Tar. E «trae i propri poteri direttamente dalla legge, non per effetto della delega rilasciata dagli enti partecipanti all’assemblea dei sindaci». La revoca ha dunque rilievo «solo sotto il profilo politico e istituzionale, ma non produce effetti giuridicamente vincolanti». —
Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi